Ho da poco ultimato la ricostruzione fotografica del tracciato della Ferrovia Palermo-Corleone-San Carlo-Burgio, e mi sarebbe piaciuto pubblicare il tutto sul blog.
Nel frattempo mi sono però giunte richieste di rimozioni di foto e variazioni del testo, con minacce di ritorsioni legali, anche se la persona da cui provenivano non è stata in grado di spiegare quale fosse il reato che avrei commesso.
Questo tipo di minacce, senza che sia chiaro quale norma o legge sia stata violata, quali siano stati i diritti lesi, etc. lasciano il tempo che trovano; risultano comunque sgradevoli quando il tempo impiegato per rispondere potrebbe venire impiegato in altro modo (un esempio a caso: scrivere il testo della ricostruzione del tracciato della Palermo-Burgio). Poichè però dopo la Palermo-Burgio avrei da scrivere altre cose, e tutte a base di fotografie, e poichè fare e rifare sempre gli stessi discorsi è sgradevole, ho ritenuto fosse meglio chiarire quale sia la mia posizione al riguardo. Dove per "riguardo" intendo la pubblicazione delle fotografie.
In generale, la pubblicazione di fotografie può configurare la lesione di tre tipi di diritto: del diritto alla salvaguardia del decoro e della reputazione (art.10 C.C.), del diritto alla riservatezza (D.L. 30 giugno 2003, n. 196), ed, in senso lato, del diritto d'autore (legge 633 1941); il "diritto al ritratto" è sancito in quest'ultima.
La lesione contemporanea di tutti e tre i tipi di diritto, sempre in linea di principio, potrebbe avvenire soltanto qualora venga ritratta una persona riconoscibile. Una fotografia che ritragga oggetti potrebbe ledere il terzo e, in casi particolari, il secondo (qualora, ad es. nella fotografia fosse ripresa la targa di un automobile che ne documenti quindi la presenza in un dato luogo). Ma all'infuori di casi particolari quale quello citato, le fotografie che ritraggono oggetti possono risultare lesive del solo diritto d'autore.
Preciso che non esiste a tutt'oggi un diritto che riguardi il "diritto al ritratto" di un oggetto e che derivi dal possesso di questo. La documentazione fotografica degli oggetti di una persona, qualora non arrechi qualche forma di danno o configuri qualche altro tipo di violazione, non è un reato.
Mi spiego meglio con un esempio.
Se realizzo copie non autorizzate di un disco dei, poniamo, Pink Floyd, devo rispondere di violazione della legge sul diritto d'autore, ma solo ai Pink Floyd o a chi è stato da loro delegato (più o meno consapevolmente) a tutelarne la proprietà intellettuale (ad esempio la SIAE). Chi ha legalmente acquistato una copia del disco non può accampare diritti, e non è tra i soggetti danneggiati.
Stesso discorso vale per coloro che siano in possesso di un immobile, in qualunque modo ciò possa essere avvenuto (acquisto, eredità, regalo, affitto, cessione in comodato d'uso, usucapione, occupazione abusiva...): fotografare un edificio dalla pubblica strada e pubblicare la fotografia non configura alcun tipo di reato, all'infuori della lesione del diritto d'autore (dove l'autore sarebbe eventualmente, il progettista dell'edificio) e, nel caso di installazioni militari, della violazione delle norme contenute nel R.D.dell'11 luglio 1941, nr 1161.
E basta.
Se così non fosse, le complicazioni, tra l'altro sarebbero immani. Nel caso di immobile in affitto, chi dovrebbe autorizzare alla ripresa? Il conduttore o il locatario? E nel caso in cui si fotografasse un condominio? Qualcuno dei condomini potrebbe avere tutto l'interesse a che la foto sia pubblicata (se ad esempio avesse un'attività commerciale che esplica in casa), e qualunque coinquilino si opponesse gli arrecherebbe un danno. E che dire delle StreetView di GoogleEarth dove sono riprese centinaia di milioni di edifici, in tutto il mondo? Centinaia di milioni di liberatorie?
In realtà l'unico modo che ha il possessore di un edificio di evitarne i ritratti è quello di recintarlo in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche, non quello di vietare a tutti gli altri di guardarlo (o di fotografarlo). Ed anche questo è logico. Se qualcuno si trova nella necessità di "fare un bisognino", non si mette nel mezzo di una via centrale della sua città pretendendo che centinaia di persone camminino con il volto girato dalla parte opposta; si apparta. Se mentre è appartato qualcuno cerca di guardarlo lo stesso, e allora sì che quel qualcuno commette reato. E così se qualcuno tenta di introdursi all'interno di una recinzione per fotografare ciò che non è visibile dall'esterno, commette il reato di violazione di domicilio.
Ed a questo proposito, desidero fare una precisazione. Le fotografie che verranno o che sono già state pubblicate e che ritraggono edifici o altri oggetti posti all'interno di recinzioni sono state riprese avendo avuto in qualche modo accesso legittimo all'area della ripresa. Nelle rare volte in cui una richiesta non è stata possibile, l'accesso è avvenuto solo nel caso in cui l'area risultasse in qualche modo aperta, e non vi fosse evidenza del fatto che costituisse inequivocabilmente proprietà privata. Mi spiego meglio con un esempio. Una stazione ferroviaria in teoria dovrebbe essere un edificio pubblico che sorge su area demaniale. Se la situazione dovesse essere variata, ciò dovrebbe venire chiaramente indicato, e l'area divenuta privata dovrebbe essere resa inaccessibile. Mi è capitato di dover allontanare un gregge di pecore per riprendere le fotografie; e non credo che la presenza delle pecore possa venire interpretato come indice dell'inaccessibilità dell'area.
Le volte in cui ciò era palese, e l'accesso è stato vietato, le immagini sono state riprese dalla pubblica strada (un esempio per tutti, la stazione di Uditore sulla linea Palermo-Camporeale).
Il motivo della precisazione era quello che sono stato accusato di essermi introdotto in "proprietà private". A scanso di altre, spiacevoli, affermazioni sottolineerò gli altri punti connessi con eventuali possibili violazioni
1) Diritto al ritratto
Difficilmente vi sono persone chiaramente distinguibili nelle fotografie pubblicate. Nei rari casi in cui ciò sia accaduto, in fotografie riprese da me, il volto è stato reso irriconoscibile non oscurandolo, ma tramite un (più o meno rozzo) fotoritocco. Un esempio per tutti: una delle fotografie della stazione di Monreale.
2) Diritto alla riservatezza
Per eventuali targhe automobilistiche visibili in foto è stato fatto lo stesso. Esempio: foto dello sbocco della quarta galleria sulla Palermo-Camporeale
3) Diritti d'autore
La normativa sul diritto d'autore riguardo all'oggetto raffigurato viene infranta solo se quest'ultimo rappresenta ancora "proprietà intellettuale". Questo vale per l'elettronica, per i marchi registrati, per le altre opere d'ingegno fino a settanta anni dalla morte dell'autore. Se l'autore è sconosciuto, valgono settan'tanni dalla realizzazione dell'opera. Se una casa cantoniera è stata realizzata nel, poniamo, 1928 da un illustre sconosciuto, nel 1998 nessun diritto può più essere vantato sul suo progetto inteso come opera d'ingegno. In ogni caso, deve esistere un detentore di questo tipo di diritto.
Per quanto attiene invece al diritto d'autore sulla fotografia, e non sull'oggetto in essa raffigurato,le fotografie pubblicate, con rarissime eccezioni, sono classificabili in tre gruppi:
a) fotografie riprese da me
b) foto aeree o satellitari reperite sul Web o acquistate
c) foto antiche reperite sul Web
Nel caso a), il problema evidentemente non si pone: il detentore dei diritti sono io. Si è posto caso mai il problema opposto, per cui altre persone hanno pubblicato fotografie estratte dal sito. Come specificato, è implicitamente concessa l'autorizzazione a farlo a chiunque, purchè venga specificata la fonte
Nel caso b) ciò è stato fatto senza un'esplicita autorizzazione, ma la pubblicazione ha sempre riguardato solo parti dell'originale, e che sono state in qualche modo degradate, come prescrive la legge (legge 633, art. 70, comma 1 bis); la pubblicazione non ha mai avuto, infine, alcuno scopo di lucro.
Nel caso c) vale l'esempio del disco dei Pink Floyd: si presuppone che chi ha pubblicato la fotografia ne possegga materialmente una copia, ma non possa essere il legittimo detentore dei diritti d'autore. Oltretutto, il diritto d'autore sulla foto ha una durata di venti anni
E' senza dubbio possibile che io abbia involontariamente violato comunque dei diritti; in questo caso, se il legittimo detentore documenta la violazione, la fotografia verrà prontamentemente rimossa.
Questo è il solo modo nel quale ciò può avvenire direttamente: richiesta garbata e motivata.
Tutti gli altri atteggiamenti non servono.
Minacciare, accampare immotivate pretese, o paventare denunce legali per inesistenti lesioni di inesistenti diritti, non serve a nulla. Certo, magari arreca del fastidio, ma nulla di più.
Se non si ha l'intenzione di domandare prima e chiedere poi, ma si preferisce battere il pugno sul tavolo, forse il metodo migliore per affrontare il problema è allora quello di prendere contatti direttamente con Google (c'è un apposito modulo per questo), e non con me.
Questo eviterà sia a chi si ritiene parte lesa, sia a me una perdita di tempo, tempo che può essere impiegato più utilmente e piacevolmente in attività diverse dalle inutili diatribe.
Come per esempio scrivere il testo della ricostruzione del tracciato della Palermo-San Carlo
giovedì 7 giugno 2012
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